PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2008, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi, è destinata alle seguenti finalità:

          a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

          b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

          c) finanziamento della ricerca sanitaria;

          d) finanziamento delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 2.

      1. Le risorse destinante alle finalità di cui all'articolo 1 sono assegnate sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
      2. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le risorse sono assegnate in proporzione al numero delle indicazioni espresse dai contribuenti.

 

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Art. 3.

      1. La liquidazione degli importi spettanti ai soggetti di cui all'articolo 1 avviene entro il mese di settembre dell'anno successivo alla dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza.

Art. 4.

      1. Tutti i soggetti beneficiari delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro dodici mesi dalla data dell'avvenuta erogazione, a fornire la rendicontazione dell'impiego delle risorse ricevute. Tale impiego deve risultare conforme alle finalità del soggetto beneficiario.
      2. La mancata rendicontazione, la sua documentabile incongruità, la sua accertabile falsità, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, determinano l'obbligo, da parte dei soggetti beneficiari, di restituzione allo Stato delle risorse impropriamente destinate e comporta l'esclusione di tali soggetti dall'elenco dei destinatari per il successivo anno finanziario.
      3. Le quote non impiegate risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 1 sono restituite allo Stato entro la data prevista dal medesimo comma 1 per la rendicontazione stessa.